1 Per la prima volta quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito a intervalli regolari determinati dalla Conferenza delle Parti, la Conferenza valuta l’efficacia della presente Convenzione.
2 Per facilitare tale valutazione, in occasione della sua prima riunione la Conferenza delle Parti avvia la determinazione delle modalità di raccolta di dati di monitoraggio paragonabili sulla presenza di sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C come pure sul loro trasporto nell’ambiente a livello regionale e mondiale. Tali disposizioni:
- a)
- dovrebbero essere attuate dalle Parti a livello regionale al momento opportuno, conformemente alle loro possibilità tecniche e finanziarie, utilizzando, nella misura del possibile, i programmi e i meccanismi di monitoraggio esistenti e promuovendo l’armonizzazione dei metodi;
- b)
- possono essere completate, se necessario, tenendo conto delle differenze tra le regioni e delle loro capacità di realizzare attività di monitoraggio;
- c)
- includono la presentazione alla Conferenza delle Parti di rapporti sui risultati delle attività di monitoraggio a livello regionale e mondiale a intervalli fissati dalla Conferenza delle Parti.
3 La valutazione descritta nel paragrafo 1 è effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche disponibili, ivi compresi:
- a)
- rapporti e altre informazioni di monitoraggio forniti conformemente al paragrafo 2;
- b)
- rapporti nazionali presentati conformemente all’articolo 15;
- c)
- informazioni sui casi di violazione fornite conformemente alle procedure stabilite ai sensi dell’articolo 17.