0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

0.814.03 Stockholmer Übereinkommen vom 22. Mai 2001 über persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention) (mit Anlagen)

Art. 16 Valutazione dell’efficacia

1 Per la prima volta quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito a intervalli regolari determinati dalla Conferenza delle Parti, la Conferenza valuta l’efficacia della presente Convenzione.

2 Per facilitare tale valutazione, in occasione della sua prima riunione la Conferenza delle Parti avvia la determinazione delle modalità di raccolta di dati di monitoraggio paragonabili sulla presenza di sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C come pure sul loro trasporto nell’ambiente a livello regionale e mondiale. Tali disposizioni:

a)
dovrebbero essere attuate dalle Parti a livello regionale al momento opportuno, conformemente alle loro possibilità tecniche e finanziarie, utilizzando, nella misura del possibile, i programmi e i meccanismi di monitoraggio esistenti e promuovendo l’armonizzazione dei metodi;
b)
possono essere completate, se necessario, tenendo conto delle differenze tra le regioni e delle loro capacità di realizzare attività di monitoraggio;
c)
includono la presentazione alla Conferenza delle Parti di rapporti sui risultati delle attività di monitoraggio a livello regionale e mondiale a intervalli fissati dalla Conferenza delle Parti.

3 La valutazione descritta nel paragrafo 1 è effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche disponibili, ivi compresi:

a)
rapporti e altre informazioni di monitoraggio forniti conformemente al paragrafo 2;
b)
rapporti nazionali presentati conformemente all’articolo 15;
c)
informazioni sui casi di violazione fornite conformemente alle procedure stabilite ai sensi dell’articolo 17.

Art. 15 Berichterstattung

1 Jede Vertragspartei berichtet der Konferenz der Vertragsparteien über die Massnahmen, die sie zur Durchführung dieses Übereinkommens ergriffen hat, sowie über die Wirksamkeit dieser Massnahmen bei der Erreichung der Ziele des Übereinkommens.

2 Jede Vertragspartei stellt dem Sekretariat Folgendes zur Verfügung:

a.
statistische Daten zu ihren gesamten Produktions-, Einfuhr- und Ausfuhrmengen jeder der in die Anlage A und Anlage B aufgenommenen Chemikalien oder eine realistische Schätzung dieser Daten und
b.
soweit wie möglich, eine Liste der Staaten, aus denen sie jeden dieser Stoffe eingeführt hat, sowie eine Liste der Staaten, in die sie jeden dieser Stoffe ausgeführt hat.

3 Diese Berichterstattung erfolgt in regelmässigen Abständen und in einer von der Konferenz der Vertragsparteien auf ihrer ersten Tagung zu beschliessenden Form.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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