Gli stranieri che hanno commesso all’estero un fatto previsto dall’articolo 2 e si trovano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti devono essere perseguiti e puniti nello stesso modo che se il fatto fosse stato commesso su detto territorio, sempreché siano adempiute le seguenti condizioni:
Ausländer, die eine in Artikel 2 erwähnte Handlung im Auslande begangen haben und sich im Gebiete eines vertragschliessenden Teiles befinden, sollen in gleicher Weise verfolgt und bestraft werden, wie wenn die Handlung in diesem Gebiete begangen worden wäre, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
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