Le persone che in virtù dell’articolo 1 esercitano la loro professione nei comuni confinari del paese vicino, non hanno il diritto di stabilirvisi in permanenza nè di fissarvi domicilio.
Esse sono in obbligo di uniformarsi alle misure legali e amministrative previste nel detto paese.
Die Personen, welche kraft Artikel 1 ihren Beruf in den Grenzgemeinden des Nachbarlandes ausüben sind nicht befugt, sich dort dauernd niederzulassen oder dort Domizil zu erwählen.
Sie sind gehalten, sich den in jenem Lande vorgesehenen gesetzlichen und administrativen Massregeln zu unterwerfen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.