0.810.22 Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 2002 alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

0.810.22 Zusatzprotokoll vom 24. Januar 2002 über die Transplantation menschlicher Organe und Gewebe zum Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin

Art. 9 Regola generale

Il prelievo di organi o tessuti da una persona vivente può essere effettuato solo nell’interesse terapeutico del ricevente e a condizione che non si disponga di alcun organo o tessuto adatto di una persona deceduta, né di alcun metodo terapeutico alternativo di efficacia comparabile.

Art. 9 Allgemeine Regel

Einer lebenden Person darf ein Organ oder Gewebe nur entnommen werden, wenn dies für den Empfänger einen therapeutischen Nutzen bringt und wenn weder ein geeignetes Organ oder Gewebe einer verstorbenen Person verfügbar ist noch eine alternative Behandlungsmethode von vergleichbarer Wirksamkeit.

 

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