0.810.22 Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 2002 alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

0.810.22 Zusatzprotokoll vom 24. Januar 2002 über die Transplantation menschlicher Organe und Gewebe zum Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin

Art. 10 Potenziali donatori di organi

Il prelievo di organi da una persona vivente può essere effettuato a favore di un ricevente con il quale il donatore intrattiene stretti rapporti personali definiti dalla legge o, in assenza di tali rapporti, unicamente alle condizioni stabilite dalla legge e previa autorizzazione di un appropriato organismo indipendente.

Art. 10 Potenzielle Organspender

Einem Lebendspender darf ein Organ für einen Empfänger entnommen werden, zu dem der Spender rechtlich gesehen eine enge persönliche Beziehung hat; falls keine solche Beziehung besteht, sind die relevanten gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten und die Einwilligung einer kompetenten unabhängigen Stelle einzuholen.

 

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