0.810.22 Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 2002 alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

0.810.22 Zusatzprotokoll vom 24. Januar 2002 über die Transplantation menschlicher Organe und Gewebe zum Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin

Art. 15 Prelievo di cellule da un donatore vivente

La legge può prevedere che le disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 2 capoversi ii e iii non si applichino alle cellule, qualora sia accertato che il loro prelievo comporta solo un rischio minimo e una costrizione minima per il donatore.

Art. 15 Entnahme von Zellen bei Lebendspendern

Es kann gesetzlich verankert werden, dass die Bestimmungen von Artikel 14 Absatz 2 Ziffern ii und iii auf Zellen nicht anzuwenden sind, wenn feststeht, dass ihre Entnahme für den Spender nur ein geringes Risiko und eine geringe Belastung bedeutet.

 

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