(1) Non è consentito effettuare prelievi di organi o di tessuti su una persona incapace di consentire conformemente all’articolo 13 del presente Protocollo.
(2) A titolo eccezionale e nel rispetto delle condizioni di protezione previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili da una persona incapace di dare il proprio consenso può essere autorizzato se sono adempiute le seguenti condizioni:
(1) Einer Person, die nicht fähig ist, die Einwilligung nach Artikel 13 zu erteilen, dürfen weder Organe noch Gewebe entnommen werden.
(2) In Ausnahmefällen und nach Massgabe der gesetzlich vorgesehenen Schutzbestimmungen darf die Entnahme regenerierbaren Gewebes bei einer nicht einwilligungsfähigen Person zugelassen werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.