0.810.22 Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 2002 alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

0.810.22 Zusatzprotokoll vom 24. Januar 2002 über die Transplantation menschlicher Organe und Gewebe zum Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin

Art. 14 Protezione delle persone incapaci di dare il proprio consenso al prelievo di organi o di tessuti


(1)  Non è consentito effettuare prelievi di organi o di tessuti su una persona incapace di consentire conformemente all’articolo 13 del presente Protocollo.

(2)  A titolo eccezionale e nel rispetto delle condizioni di protezione previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili da una persona incapace di dare il proprio consenso può essere autorizzato se sono adempiute le seguenti condizioni:

i)
non si dispone di un donatore compatibile capace di dare il proprio consenso;
ii)
il ricevente è un fratello o una sorella del donatore;
iii)
la donazione è di natura tale da salvare la vita al ricevente;
iv)
il suo rappresentante, un’autorità, una persona o un organismo designato dalla legge ha dato la specifica autorizzazione scritta d’intesa con l’organismo competente;
v)
il potenziale donatore non vi oppone rifiuto.

Art. 14 Schutz nicht einwilligungsfähiger Personen bei Organ- bzw. Gewebeentnahme


(1)  Einer Person, die nicht fähig ist, die Einwilligung nach Artikel 13 zu erteilen, dürfen weder Organe noch Gewebe entnommen werden.

(2)  In Ausnahmefällen und nach Massgabe der gesetzlich vorgesehenen Schutzbestimmungen darf die Entnahme regenerierbaren Gewebes bei einer nicht einwilligungsfähigen Person zugelassen werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

i)
Ein geeigneter einwilligungsfähiger Spender steht nicht zur Verfügung;
ii)
der Empfänger ist ein Bruder oder eine Schwester des Spenders;
iii)
die Spende muss eine lebensrettende Massnahme darstellen;
iv)
die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters oder einer gesetzlich dafür vorgesehenen Behörde, Person oder Stelle ist eigens für diesen Fall und schriftlich sowie mit Bewilligung der zuständigen Stelle erteilt worden;
v)
der in Frage kommende Spender lehnt nicht ab.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.