0.810.1 Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

0.810.1 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946

Art. 37

Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale ed il personale non devono domandare né ricevere istruzioni da nessun governo od autorità straniera all’Organizzazione. Essi devono astenersi da qualsiasi azione che possa nuocere alla loro qualità di funzionari internazionali. Ogni Stato Membro dell’Organizzazione si impegna, a sua volta, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale del Direttore generale e del personale, e rinuncia ad esercitare qualsiasi influenza sugli stessi.

Art. 37

In der Ausübung ihrer Pflichten sollen der Generaldirektor und das Personal von keiner Regierung oder Behörde ausserhalb der Organisation Weisungen einholen oder entgegennehmen. Sie sollen sich jeder Tätigkeit, die ihrer Stellung als internationale Beamte Abbruch tun könnte, enthalten. Jeder Mitgliedstaat der Organisation verpflichtet sich seinerseits, die ausschliesslich internationale Stellung des Generaldirektors und des Personals zu achten und jeden Versuch der Beeinflussung zu unterlassen.

 

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