0.810.1 Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 22 luglio 1946

0.810.1 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946

Art. 36

Le condizioni di servizio del personale dell’Organizzazione saranno, per quanto possibile, conformi a quelle delle altre organizzazioni delle Nazioni Unite.

Art. 36

Die Arbeitsbedingungen des Personals der Organisation sollen soweit wie möglich denjenigen anderer Organisationen der Vereinten Nationen entsprechen.

 

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