1. A tutte le sedute di una conferenza, di un’assemblea o di altre riunioni, la delegazione di uno Stato membro dell’Unione, debitamente accreditata da quest’ultimo a partecipare alla conferenza, all’assemblea o ad altre riunioni, ha diritto ad un voto in conformità con l’articolo 3 della Costituzione.
2. La delegazione di uno Stato membro dell’Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all’articolo 31 della presente Convenzione.
3. Se uno Stato membro dell’Unione non è rappresentato da un’amministrazione a un’assemblea delle radiocomunicazioni, a un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni o a una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni, i rappresentanti delle gestioni riconosciute dello Stato membro interessato hanno insieme, e a prescindere dal loro numero, diritto ad un solo voto, fatte salve le disposizioni del numero 239 della presente Convenzione. Le disposizioni dei numeri 335–338 della presente Convenzione relative alle procure si applicano alle succitate conferenze e assemblee.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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