1. Le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione sono adottate dalla Conferenza di plenipotenziari. Le disposizioni relative alla procedura d’emendamento di tali Regole e all’entrata in vigore degli emendamenti sono contenute in tali Regole.
2. Le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione sono applicabili senza preclusioni alle disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell’articolo 55 della Costituzione e nell’articolo 42 della presente Convenzione.
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