1. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono stabilite da un’assemblea delle radiocomunicazioni.
3. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni svolgono inoltre i lavori preparatori relativi alle questioni tecniche, di gestione e di procedura che saranno sottoposte all’esame delle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed elaborano rapporti a tale riguardo, secondo il programma di lavoro adottato sull’argomento da un’assemblea delle radiocomunicazioni o in base alle direttive formulate dal Consiglio.
4. Ciascuna commissione di studio elabora, ad intenzione dell’assemblea delle radiocomunicazioni, un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei lavori, le raccomandazioni adottate secondo la procedura di consultazione prevista al numero 149 di cui sopra ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che l’assemblea deve esaminare.
5. In considerazione delle disposizioni del numero 79 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni ed il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni rivedono in permanenza gli argomenti enunciati ai numeri 151–154 di cui sopra ed al numero 193 della presente Convenzione per quanto riguarda il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione dei problemi esaminati dai due Settori. I Settori lavorano in stretta collaborazione, avvalendosi di procedure che consentono di effettuare tale revisione e di raggiungere l’accordo necessario in tempo utile ed in modo efficace. Se non si riesce ad addivenire ad un accordo, il problema può essere sottoposto per decisione alla Conferenza dei plenipotenziari tramite il Consiglio.
6. Nell’adempiere ai loro compiti, le commissioni di studio delle radiocomunicazioni devono prestare debita attenzione soprattutto allo studio dei problemi ed alla elaborazione delle raccomandazioni direttamente legate alla creazione, allo sviluppo ed al miglioramento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo a livello regionale ed internazionale. Esse conducono i loro lavori tenendo debitamente conto dell’operato delle organizzazioni nazionali e regionali e delle altre organizzazioni internazionali che trattano di radiocomunicazioni e cooperano con esse, in considerazione della necessità per l’Unione di mantenere una posizione preminente in materia di telecomunicazioni.
7. Al fine di agevolare l’esame delle attività del Settore delle radiocomunicazioni, è opportuno adottare provvedimenti atti ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano le radiocomunicazioni, con il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e con il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni. L’assemblea delle radiocomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di applicazione di tali provvedimenti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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