1. Abrogato
2. Oltre alle funzioni enunciate all’articolo 14 della Costituzione, il Comitato:
3. I membri del Comitato devono partecipare, a titolo consultivo, alle conferenze delle radiocomunicazioni. In questo caso, non sono autorizzati a partecipare a tali conferenze come membri della loro delegazione nazionale.
3bis. Due membri del Comitato, designati dal Comitato stesso, devono partecipare, a titolo consultivo, alle Conferenze di plenipotenziari e alle assemblee delle radiocomunicazioni. I due membri così designati dal Comitato non sono autorizzati a partecipare a queste conferenze o assemblee in qualità di membri della loro delegazione nazionale.
4. Solo le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dai membri del Comitato nell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione sono a carico dell’Unione.
4bis. Nell’esercitare le loro funzioni al servizio dell’Unione, come definite dalla Costituzione e dalla Convenzione oppure nel compiere missioni per l’Unione, i membri del Comitato godono di privilegi e immunità funzionali equivalenti a quelli accordati ai funzionari eletti dall’Unione da ogni Stato membro, fatte salve disposizioni pertinenti della legislazione nazionale o di altre legislazioni applicabili in ogni Stato membro. Questi privilegi e immunità funzionali sono accordati ai membri del Comitato nell’interesse dell’Unione e non per un loro vantaggio personale. L’unione potrà e dovrà levare l’immunità accordata a un membro del Comitato qualora ritenesse che tale immunità ostacola il buon funzionamento della giustizia e che è possibile levarla senza pregiudicare gli interessi dell’Unione.
5. I metodi di lavoro del Comitato sono i seguenti:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.