All’articolo 8 della convenzione è sostituita la disposizione seguente:
"Art. 8
La lettera di trasporto deve contenere:
c. un avviso indicante al mittente, che il trasporto con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello dì partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di perdita o d’avaria della merce."
Artikel 8 des Abkommens erhält folgende Fassung:
«Art. 8
Der Luftfrachtbrief muss enthalten:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.