0.748.132.63 Accordo del 25 settembre 1956 sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Islanda (con all.)

0.748.132.63 Abkommen vom 25. September 1956 über die gemeinsame Finanzierung gewisser Dienste der Flugsicherung in Island (mit Anhängen)

Art. XXII

1.
a. Il Governo dell’Islanda può mettere fine al presente accordo con effetto dal 31 dicembre di qualsiasi anno, mediante un preavviso scritto comunicato al Segretario generale al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta.
b.
Il Governo dell’Islanda, se, a un momento qualsiasi, non può assicurare i Servizi attenendosi alla somma massima delle spese specificata nell’articolo V, avverte, senza indugio, per iscritto il Segretario generale e gli trasmette le previsioni particolareggiate sulle somme suppletive necessarie. Il Segretario generale esamina le previsioni, non appena le ha ricevute, e, dopo aver consultato, ove occorra, il Governo dell’Islanda, determina la somma necessaria oltre il limite sopra indicato. Il Segretario generale si rivolge allora ai Governi contraenti allo scopo di ottenere il loro consenso, come stipulato nell’articolo V. Se, tre mesi dopo aver determinato la somma suppletiva necessaria, il Segretario generale non ha avvertito il Governo dell’Islanda che i Governi contraenti hanno dato il loro consenso, il suddetto Governo può porre fine al presente accordo, mediante un preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al Segretario generale.
c.
I Governi contraenti altri che quello dell’Islanda possono porre fine al presente accordo con effetto dal 31 dicembre di qualsiasi anno, mediante un preavviso scritto comunicato al Segretario generale al più tardi il 1° gennaio dell’anno di cui si tratta, se il totale dei loro contributi per l’anno corrente è almeno pari al 10 per cento del limite stabilito conformemente alle disposizioni dell’articolo V.

2.  Al ricevimento di uno o di più preavvisi dell’intenzione di porre fine al presente accordo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, il Segretario generale avverte i Governi contraenti.

Art. XXIII

1.  Ohne Rücksicht auf Artikel XXII kann ausser der Regierung Islands jede vertragsschliessende Regierung, deren Beiträge für das laufende Jahr weniger als zehn Prozent des durch Artikel V begrenzten Betrages ausmachen, ihre Mitgliedschaft auf den 31. Dezember jedes Jahres auflösen, indem sie dem Generalsekretär schriftlich spätestens auf den 1. Januar des gleichen Jahres die Absicht anzeigt, ihre Mitgliedschaft am Abkommen aufzulösen. Eine solche im Sinne von Artikel XXII. Absatz 1 Buchstabe c erfolgte Anzeige gilt gleicherweise als Ausdruck des Wunsches, dieses Abkommen zu kündigen.

2.  Nach Erhalt der Anzeige über das Aufhören der Mitgliedschaft einer vertragsschliessenden Regierung benachrichtigt der Generalsekretär die andern vertragsschliessenden Regierungen hierüber.

 

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