0.748.0 Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale

0.748.0 Übereinkommen vom 7. Dezember 1944 über die internationale Zivilluftfahrt

Art. 20 Distintivi di nazionalità

Nella navigazione, aerea internazionale, ogni aeromobile deve portare i distintivi di nazionalità e di immatricolazione che gli sono propri.

Art. 20 Führung von Kennzeichen

Jedes in der internationalen Luftfahrt verwendete Luftfahrzeug hat sein entsprechendes Hoheits‑ und Eintragungszeichen zu tragen.

 

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