0.748.0 Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale

0.748.0 Übereinkommen vom 7. Dezember 1944 über die internationale Zivilluftfahrt

Art. 19 Leggi nazionali sull’immatricolazione

L’immatricolazione o il trasferimento di immatricolazione di un aeromobile in uno Stato contraente sarà fatto conformemente alle leggi e ai regolamenti di detto Stato.

Art. 19 Nationale Gesetze über die Eintragung

Die Eintragung oder die Übertragung der Eintragung von Luftfahrzeugen erfolgt in jedem Vertragsstaat gemäss seinen Gesetzen und Vorschriften.

 

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