Senza pregiudicare le disposizioni dell’articolo 3, numero 2, le regole concernenti la costituzione e la distribuzione di eventuali fondi come anche quelle che ne disciplinano la procedura sono stabilite conformemente alle leggi dello Stato in cui il fondo viene costituito.
Unbeschadet des Artikels 3 Absatz 2 regeln sich die Errichtung und die Verteilung eines Haftungsfonds sowie das gesamte Verfahren nach dem Recht des Staates, in dem der Fonds errichtet wird.
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