0.747.331.52 Convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari delle navi di mare (con Protocollo di firma)

0.747.331.52 Internationales Übereinkommen vom 10. Oktober 1957 über die Beschränkung der Haftung der Eigentümer von Seeschiffen (mit Unterzeichnungsprotokoll)

Art. 4

Senza pregiudicare le disposizioni dell’articolo 3, numero 2, le regole concernenti la costituzione e la distribuzione di eventuali fondi come anche quelle che ne disciplinano la procedura sono stabilite conformemente alle leggi dello Stato in cui il fondo viene costituito.

Art. 4

Unbeschadet des Artikels 3 Absatz 2 regeln sich die Errichtung und die Verteilung eines Haftungsfonds sowie das gesamte Verfahren nach dem Recht des Staates, in dem der Fonds errichtet wird.

 

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