0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 35 Generalità

1 Tutti i natanti debbono poter emettere, in caso di necessità, i segnali acustici previsti nel presente regolamento.

2 I segnali acustici prescritti e quelli ammessi, il cui significato è riportato nell’allegato 2, devono essere emessi:

a.
dai battelli a motore, eccettuate le imbarcazioni da diporto, mediante sorgenti sonore ad azione meccanica od elettrica;
b.
dagli altri natanti mediante un clacson idoneo oppure un apposito corno. Per i battelli a remi ed i battelli a vela fino a 15 m2 di superficie velica è sufficiente un semplice fischietto.

3 Per garantire l’udibilità dei segnali acustici, le sorgenti sonore debbono essere collocate ad un’altezza sufficiente affinché il suono possa diffondersi in avanti e per quanto possibile anche indietro.

Art. 34 Zeichen beim Tauchen

1 Beim Tauchen vom Land aus ist eine Tafel Buchstabe «A» der Internationalen Flaggenordnung (Doppelstander, dessen Hälfte am Stock weiss, dessen andere Hälfte blau ist) aufzustellen.

2 Beim Tauchen vom Gewässer aus muss das Zeichen nach Absatz 1 von allen Seiten sichtbar sein; nachts und bei unsichtigem Wetter ist das erwähnte Zeichen wirksam anzuleuchten.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.