0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 34 Segnalazione di attività subacquea

1 Le immersioni che si svolgono da riva devono essere segnalate da un pannello secondo la lettera «A» del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con la metà lato asta di colore bianco e l’altra metà di colore blu).

2 In caso di immersioni effettuate al largo, il segnale di cui al punto 1 dovrà essere visibile su tutto l’arco dell’orizzonte; di notte e in caso di visibilità ridotta il citato segnale dev’essere illuminato in modo da essere ben visibile.

Art. 33 Fischereiboote

1 Boote der Berufsfischer führen während des Fangs:

a.
bei Nacht ein gelbes gewöhnliches Licht;
b.
bei Tag einen gelben Ball.

2 Boote, die bei Tag mit der Schleppangel fischen, führen einen weissen Ball.

 

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