0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

Art. 19 Marche di massima immersione

1 I battelli per passeggeri e gli impianti galleggianti devono portare, su ogni lato, marche di massima immersione, poste sulle fiancate a circa metà lunghezza dello scafo. I battelli per il trasporto di merci devono portare, su ogni lato, marche di massima immersione disposte rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa pari a circa un sesto della loro lunghezza.

2 Le marche di massima immersione devono avere una lunghezza di 30 cm e un’altezza di 4 cm. Devono essere indelebili, di colore chiaro su fondo scuro o di colore scuro su fondo chiaro, e sistemate in modo che il loro bordo inferiore corrisponda all’immersione massima.

Art. 18 Baukennzeichen

1 An gut sichtbarer, gut zugänglicher Stelle müssen unaustilgbar angebracht sein:

a.
auf der Schale:
–  Marke oder Name des Herstellers und Typ,
b.
auf dem Motor:
–  Marke oder Name des Herstellers und Typ,
–  die Baunummer.

2 Diese Angaben können auf eine Plakette eingestanzt sein, die angeschweisst, aufgenietet oder in gleichwertiger Weise befestigt ist.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.