1 È vietato compiere azione alcuna che possa provocare o costituire pericolo d’inquinamento delle acque.
2 È considerato inquinamento qualsiasi modificazione delle proprietà fisiche o chimiche dell’acqua che possa risultare di nocumento agli organismi in essa viventi o di pregiudizio ai suoi usi, in atto o possibili. In particolare sono considerati inquinanti i combustibili, i carburanti ed i lubrificanti.
3 Qualora sui natanti si verifichino fatti che possono costituire pericolo d’inquinamento per le acque, il conduttore deve provvedere in modo da evitare o contenere il pericolo o l’inquinamento e comunque avvertirne senza indugio la polizia o l’autorità competente.
4 Il conduttore che constati la presenza in acqua di carburante in quantità apprezzabile, di lubrificante, oppure di altre sostanze suscettibili di provocare inquinamento delle acque è tenuto ad avvertirne la polizia o l’autorità competente.
Hat ein Schiff ein Bauwerk beschädigt (Brücke, Mole usw.) muss der Schiffsführer die Polizei unverzüglich benachrichtigen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.