1 In aggiunta alle prescrizioni antincendio nazionali vigenti nel suo luogo di stazionamento, le sale macchine di una nave passeggeri devono essere equipaggiate con un impianto di estinzione fisso.
2 Il sistema di estinzione deve essere conforme alle prescrizioni nazionali vigenti nel luogo di stazionamento della nave.
3 Sono esentate dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 le navi passeggeri sul Lemano messe in esercizio prima dell’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2018. Su queste navi l’autorità competente per l’ammissione può esigere che le sale macchine siano dotate di applicatori per l’estinzione degli incendi ed estintori.
83 Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).
1 Zusätzlich zu den nationalen, am Standort eines Fahrgastschiffes geltenden Brandschutzvorschriften, müssen die Maschinenräume von Fahrgastschiffen mit einer fest installierten Feuerlöschanlage ausgerüstet sein.
2 Die Löschsysteme müssen den nationalen, am Standort des Schiffes geltenden Vorschriften, entsprechen.
3 Ausgenommen von den Bestimmungen in Absatz 1 sind Fahrgastschiffe auf dem Genfersee, die schon vor dem Inkrafttreten der Änderungen vom 10. Dezember 2018 in Betrieb gesetzt wurden. Auf diesen Schiffen kann die für die Zulassung zuständige Behörde verlangen, dass in den Maschinenräumen Strahlrohre für Feuerlöschzwecke und Feuerlöscher angebracht werden.
83 Eingefügt durch Ziff. I der Änd. des R vom 27. Febr. 2019, in Kraft getreten am 1. Juni 2019 (AS 2019 1835).
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