1 Gli incroci fra navi in servizio regolare che non dispongono di un impianto radar devono avvenire secondo un orario prestabilito. Inoltre la nave giunta per prima non deve lasciare l’impianto d’approdo prima che la successiva sia stata chiaramente avvistata.
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68 Abrogato dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998, con effetto dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).
1 Kreuzungen zwischen Kursschiffen, die nicht über ein Radargerät verfügen, müssen nach dem Fahrplan stattfinden. Das zuerst angekommene Schiff darf überdies die Landestelle nicht verlassen, bevor das nächste deutlich erkennbar ist.
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68 Aufgehoben durch Ziff. I der Änd. des R, genehmigt durch die BV am 15. Juni 1998, mit Wirkung seit 21. Jan. 2000 (AS 2002 292).
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