Il fatto di disporre di informazioni ottenute per mezzo di un radar non dispensa alcuna nave dall’obbligo di rispettare le norme contenute nel presente capitolo. Le navi passeggeri prioritarie e i mercantili non necessitano della vedetta di cui all’articolo 72.
67 Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).
Die Schiffe sind verpflichtet, die Regeln dieses Abschnittes einzuhalten, und zwar auch dann, wenn sie über Radarinformationen verfügen. Für Fahrgastschiffe mit Vorrang sowie für Güterschiffe ist der Ausguck nach Artikel 72 nicht notwendig.
67 Fassung gemäss Ziff. I der Änd. des R, genehmigt durch die BV am 15. Juni 1998, in Kraft seit dem 21. Jan. 2000 (AS 2002 292).
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