1 Le navi d’intervento delle autorità di sorveglianza, dei servizi antiincendio e di salvataggio possono portare, sia di giorno sia di notte, un fuoco splendente azzurro.
2 Quando vogliono mettersi in comunicazione con un’altra nave, le navi delle autorità di sorveglianza devono portare la bandiera lettera «K» del Codice internazionale dei segnali (bandiera la cui metà dalla parte dell’asta è gialla e l’altra metà è azzurra) posta in luogo adatto.
1 Schiffe der Überwachungsbehörden, der Feuerwehr und der Rettungsdienste im Einsatz dürfen bei Tag und bei Nacht ein blaues Blinklicht führen.
2 Schiffe der Überwachungsbehörden, die mit andern Schiffen Verbindung aufnehmen wollen, müssen an geeigneter Stelle die Flagge Buchstabe «K» der Internationalen Flaggenordnung führen (Flagge, deren Hälfte am Stock gelb, die andere blau ist).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.