Le navi e gli apparecchi galleggianti che effettuano lavori oppure operazioni di sondaggio o di misurazione e la posizione dei quali ostacola la navigazione devono portare:
41 Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).
Schiffe und schwimmende Geräte, die Arbeiten, Peilungen oder Messungen durchführen und deren Position die Schifffahrt behindert, führen:
41 Fassung gemäss Ziff. I der Änd. des R vom 27. Febr. 2019, in Kraft getreten am 1. Juni 2019 (AS 2019 1835).
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