1 Le navi in stazionamento, eccezion fatta per quelle ormeggiate a riva oppure in un luogo di stazionamento stabilito dall’autorità competente, devono portare un fuoco ordinario bianco, visibile per tutto l’orizzonte.
2 Gli apparecchi galleggianti in stazionamento che si trovano nelle stesse condizioni devono essere illuminati in modo tale che i contorni siano riconoscibili.
40 Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).
1 Stillliegende Schiffe, ausgenommen solche, die am Ufer oder an einem behördlich bezeichneten Liegeplatz festgemacht sind, müssen ein weisses gewöhnliches Rundumlicht führen.
2 Stillliegende schwimmende Geräte in den gleichen Verhältnissen müssen so beleuchtet sein, dass ihre Umrisse erkennbar sind.
40 Fassung gemäss Ziff. I der Änd. des R vom 27. Febr. 2019, in Kraft getreten am 1. Juni 2019 (AS 2019 1835).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.