1 Le navi e gli apparecchi galleggianti rimorchiati portano:
Quest’ultima disposizione non è applicabile alle scialuppe di bordo.
2 Invece della segnaletica notturna di cui al paragrafo 1, le navi e gli apparecchi galleggianti rimorchiati possono portare un fuoco a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte, collocato nell’asse dell’imbarcazione. Il fuoco può anche essere collocato nella parte posteriore dell’imbarcazione.
34 Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).
1 Geschleppte Schiffe und schwimmende Geräte führen:
Diese letzte Bestimmung gilt nicht für Beiboote.
2 Anstelle der in Absatz 1 vorgesehenen Nachtbezeichnung können geschleppte Schiffe und schwimmende Geräte ein weisses Rundumlicht führen, das in der Mittellängsebene anzubringen ist. Das Licht darf auch auf dem hinteren Teil des Schiffes gesetzt werden.
34 Fassung gemäss Ziff. I der Änd. des R vom 27. Febr. 2019, in Kraft getreten am 1. Juni 2019 (AS 2019 1835).
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