Le navi possono impiegare riflettori solo in modo intermittente allo scopo di illuminare la loro rotta, nonché le rive in prossimità degli approdi. I riflettori non devono essere tanto abbaglianti da costituire un pericolo o un disturbo per la navigazione o per la circolazione sulle rive.
Die Schiffe dürfen ihre Scheinwerfer zur Beleuchtung ihres Kurses und des Bereiches von Landeplätzen nur mit Unterbrüchen benützen. Sie dürfen nicht blenden und dadurch die Schifffahrt oder den Verkehr am Land gefährden oder behindern.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.