0.747.221.1 Accordo del 7 dicembre 1976 fra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica francese concernente la navigazione sul Lemano (con All.)

0.747.221.1 Abkommen vom 7. Dezember 1976 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Französischen Republik betreffend die Schifffahrt auf dem Genfersee (mit Anhang)

Art. 4

1.  Sono considerate navi secondo il presente accordo i veicoli di ogni genere destinati allo spostamento sull’acqua e nell’acqua.

2.  Per quanto concerne la loro costruzione, la loro attrezzatura ed il loro equipaggio, le navi devono adempiere le disposizioni del Regolamento e le prescrizioni della regolamentazione nazionale applicabile nel luogo del loro stazionamento.

3.  Il Regolamento stabilisce i documenti ed i contrassegni dei quali devono essere munite, per navigare sul Lemano, le navi di una lunghezza superiore a 2,50 metri, fuori tutto, eccezion fatta per le canoe e le navi da competizione a remi.

4.  I documenti ed i contrassegni rilasciati da ognuna delle Parti contraenti sono validi su tutto il Lemano.

5.  Per la nave che non ha uno stazionamento né in Svizzera né in Francia, la Parte contraente competente è quella del luogo in cui la nave è messa in acqua sul Lemano.

6.  In caso di trasferimento dal luogo di stazionamento abituale della nave dal territorio di una delle Parti contraenti al territorio dell’altra, vengono rilasciati nuovi documenti e contrassegni.

Art. 4

1.  Im Sinne dieses Abkommens gelten als Schiffe Fahrzeuge jeglicher Art, die der Beförderung auf dem Wasser oder im Wasser dienen.

2.  Bau, Ausrüstung und Besatzung der Schiffe müssen den Bestimmungen des Reglementes und den Vorschriften der an ihrem Standort geltenden nationalen Gesetzgebung genügen.

3.  Das Reglement bestimmt die für die Zulassung auf dem Genfersee notwendigen Ausweise und Kennzeichen der Schiffe, deren Länge über alles mehr als 2,50 m beträgt, ausgenommen der Paddelboote und der Rennruderboote.

4.  Die von beiden Vertragsstaaten erteilten Ausweise und Kennzeichen gelten auf dem ganzen Genfersee.

5.  Für Schiffe, die weder in der Schweiz noch in Frankreich einen Standort haben, ist jener Vertragsstaat zuständig, auf dessen Gebiet das Schiff in den Genfersee gelangt.

6.  Wird der gewöhnliche Standort eines Schiffes vom Gebiet eines Vertragsstaates in das Gebiet des andern verlegt, so sind neue Ausweise und Kennzeichen zu erteilen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.