0.747.205 Convenzione del 15 marzo 1960 per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi nella navigazione interna

0.747.205 Übereinkommen vom 15. März 1960 zur Vereinheitlichung einzelner Regeln über den Zusammenstoss von Binnenschiffen

Art. 3

Se il danno è dovuto a colpa di una sola nave, il risarcimento incombe a quest’ultima.

Art. 3

Ist der Schaden durch das Verschulden nur eines Schiffes verursacht, so trifft die Schadenersatzpflicht dieses Schiff.

 

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