Le Ferrovie federali austriache s’impegnano a eseguire i lavori previsti nell’articolo 2 nel termine di quattro anni a contare dall’entrata in vigore della presente convenzione.
Die ÖBB verpflichten sich, innert einer Frist von vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung die in Artikel 2 umschriebenen Ausbauarbeiten durchzuführen.
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