Il Governo granducale si riserva il diritto di riscattare e di tenere in esercizio per proprio conto, facendo precedere un avviso di 5 anni il tronco della via ferrata Winterthur–Singen situato sul territorio badese; non farà però uso in caso alcuno di questo diritto innanziché non sia spirato il termine di 25 anni, contando dal momento della sua apertura all’esercizio.
Avvenendo che il Governo badese faccia uso di questo diritto, rimborserà alla Società le spese di stabilimento quali risultano dai conti, colla sola deduzione del minor valore delle parti soggette a deterioramento o ad infracidimento, e ciò in cinque rate annuali successive, delle quali la prima da pagarsi nell’anno che tien dietro all’avviso.
Dopo il riscatto, resta riservato ai due Governi di intendersi intorno alla stazione di congiunzione e l’accordo nell’esercizio.
A meno che i due Governi non si intendano per adottare un altro modo, la congiunzione dell’esercizio dovrà aver luogo al confine, e le due amministrazioni delle ferrovie vi stabiliranno, a spesa comune e ripartita per metà, una stazione di congiunzione.
Die Grossherzogliche Regierung behält sich das Recht vor, das Eigentum und den Selbstbetrieb des auf badischem Gebiet gelegenen Teiles der Winterthur–Singener Bahn nach vorausgegangener fünfjähriger Kündigung, jedoch keinesfalls vor Ablauf eines fünfundzwanzigjährigen Betriebes, an sich zu ziehen.
Macht die Grossherzogliche Regierung von diesem Recht Gebrauch, so wird sie der Unternehmungsgesellschaft die rechnungsgemäss nachgewiesenen Anlagekosten, nach alleinigem Abzug des Minderwerts der einer Abnutzung oder Fäulnis unterworfenen Teile, ersetzen, und zwar in fünf aufeinanderfolgenden Jahresraten, deren erste im Jahr nach der Kündigung zu entrichten ist.
Nach erfolgtem Rückkauf bleibt zwischen beiden Regierungen vorbehalten, über die Wechselstation und den Betriebsanschluss sich zu verständigen.
Insofern die beiden Regierungen nicht etwas anderes vereinbaren, hat der Betriebswechsel an der Grenze stattzufinden, und ist daselbst von beiden Bahnverwaltungen auf gemeinschaftliche gleichheitlich zu tragende Kosten eine Wechselstation herzustellen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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