1 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.
2 La presente convenzione potrà essere riveduta per reciproco consenso; gli emendamenti così concordati entreranno in vigore secondo le procedure all’uopo necessarie.
1 Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der dem Tag des Empfangs der zweiten der beiden Notifikationen folgt, mit denen sich die beiden Vertragsparteien auf offiziellem Weg mitteilen, dass die innerstaatlichen gesetzlichen Erfordernisse für das Inkrafttreten erfüllt sind.
2 Dieses Abkommen kann im gegenseitigen Einverständnis geändert werden. Solche Änderungen treten gemäss den hierfür erforderlichen Verfahren in Kraft.
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