Tutte le formalità relative alla polizia dei passaporti e dei forestieri avranno luogo alle due stazioni di Chiasso e di Luino in guisa che i viaggiatori non abbiano a patirne particolar rattenimento.
I viaggiatori che per la ferrovia del Gottardo e per le linee che vi si raccordano transitano per l’uno de’ due Stati senza fermarsi, non potranno, nel tempo di loro fermata nelle stazioni, venir sottomessi a verun controllo per passaporti, purché non si dipartano da queste stazioni.
Alle Formalitäten der Pass‑ und Fremdenpolizei sollen in den beiden Stationen Chiasso und Luino vorgenommen werden, und zwar so, dass sie keinen besondern Aufenthalt der Reisenden veranlassen.
Diejenigen Reisenden, welche vermittelst der Gotthardbahn und ihrer Anschlusslinien durch einen der beiden Staaten ohne Aufenthalt transitieren, dürfen während ihres Verweilens in den internationalen Stationen, sofern sie deren Gebiet nicht verlassen, keiner Passkontrolle unterzogen werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.