Nel traffico internazionale non potrà essere riscossa per un dato trasporto alcuna altra somma oltre a quella stabilita nel prezzo di tariffa, salvo che si tratti dell’equa retribuzione di prestazioni non comprese tra quelle per cui è già stato previsto nelle tariffe un dato prezzo.
Im internationalen Verkehr dürfen über die Sätze der für einen Transport gültigen Tarife hinaus nur solche Beträge erhoben werden, die ein angemessenes Entgelt für Leistungen darstellen, für die die Tarife keine Gebühr vorsehen.
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