Nel presente Accordo:
1. il termine «trasportatore» designa ogni persona domiciliata nella Repubblica di Serbia o ogni persona fisica o giuridica domiciliata o con sede in Svizzera e autorizzata ad effettuare, nel traffico internazionale, trasporti su strada di persone o di merci conformemente alle prescrizioni in vigore nel Paese di una delle Parti contraenti;
2. il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, compreso l’eventuale rimorchio, adibito per il trasporto internazionale di oltre nove persone sedute, conducente compreso, o di merci e immatricolato nel Paese di una delle Parti contraenti;
3. il termine «trasporto di persone pubblico e regolare (servizio di linea)» designa il trasporto di persone su itinerari prestabiliti e secondo tariffe e orari predefiniti e pubblicati. I passeggeri vengono fatti salire e scendere presso fermate riconosciute;
4. il termine «servizio pendolare» designa una serie di trasporti a scopo turistico di gruppi di persone precostituiti tra un punto di partenza o località vicine e un’unica destinazione. Ogni gruppo trasportato durante il viaggio di andata deve essere trasportato di nuovo al punto di partenza; all’andata e al ritorno il gruppo deve essere costituito dagli stessi passeggeri. Nel servizio pendolare il primo viaggio di ritorno e l’ultimo di andata sono corse a vuoto;
5. Il termine «servizio pendolare con alloggio» designa un servizio pendolare nel quale per almeno l’80 per cento dei passeggeri è previsto l’alloggio nel luogo di destinazione;
6. il termine «servizio occasionale» designa i servizi che non rientrano nella categoria del servizio di linea né in quella del servizio pendolare;
7. il termine «cabotaggio» designa il trasporto di persone o merci da parte di un trasportatore domiciliato o con sede nel Paese di una delle Parti contraenti tra luoghi situati nel Paese dell’altra Parte contraente;
8. il termine «autorizzazione» designa ogni licenza, concessione o autorizzazione richiesta in base alle prescrizioni giuridiche in vigore nei Paesi delle Parti contraenti.
Im Sinne dieses Abkommens bezeichnet der Begriff:
1.
2. «Fahrzeug» ein Strassenfahrzeug mit mechanischem Antrieb, gegebenenfalls mit Anhänger, das für die internationale Beförderung von mehr als 9 sitzenden Reisenden, Fahrer eingeschlossen, oder für die internationale Güterbeförderung auf der Strasse eingerichtet und dazu im Gebiet einer Vertragspartei zum Verkehr zugelassen ist;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.