I vettori di imprese di trasporto delle merci che hanno la loro sede in uno dei due Stati contraenti devono essere in possesso di un permesso del loro Paese di residenza per eseguire, conformemente all’accordo sulla «libertà della strada», trasporti internazionali di merci in transito e altri.
Unternehmer des Güterkraftverkehrs, die ihren Sitz in einem der beiden Vertragsstaaten haben, bedürfen für den grenzüberschreitenden und den Transit-Güterverkehr in Anwendung des Abkommens «Freiheit der Strasse» eines Ausweises ihres Heimatstaates.
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