Le disposizioni del presente Accordo sono parimente applicabili agli autoveicoli delle amministrazioni ferroviarie e postali di ambedue gli Stati contraenti; sono riservate le speciali disposizioni legali in vigore nei due Stati.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unbeschadet der in den Vertragsstaaten geltenden besonderen gesetzlichen Bestimmungen auch für die beiderseitigen Bahn‑ und Postverwaltungen.
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