(1) Un veicolo stazionato sul territorio di uno Stato contraente può circolare con la licenza di circolazione e le targhe di controllo sul territorio dell’altro Stato contraente alle stesse condizioni dei veicoli ivi immatricolati; in particolare può essere utilizzato anche per effettuare trasporti interni. Il segno distintivo dello Stato di immatricolazione non è necessario.
(2) Per luogo di stazionamento si intende il luogo in cui il veicolo è generalmente parcheggiato durante la notte. Nei seguenti casi è considerato luogo di stazionamento il domicilio del detentore:
(1) Solange ein Fahrzeug den Standort auf dem Gebiet einer Vertragspartei hat, darf es mit dessen Fahrzeugausweis und Kontrollschildern auf dem Gebiet der andern Vertragspartei in gleicher Weise verkehren wie die in der andern Vertragspartei zugelassenen Fahrzeuge; es darf namentlich auch zur Durchführung von Binnentransporten verwendet werden. Das Unterscheidungszeichen des Zulassungsstaates ist nicht erforderlich.
(2) Als Standort gilt der Ort, wo das Fahrzeug nach Gebrauch in der Regel für die Nacht abgestellt wird. In folgenden Fällen gilt der Wohnsitz des Halters oder der Halterin als Standort:
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