0.741.20 Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale (con All.)

0.741.20 Übereinkommen vom 8. November 1968 über Strassenverkehrszeichen (mit Anhängen)

Art. 36

1.  Tenuto conto del particolare pericolo dei passaggi a livello, le Parti contraenti s’impegnano:

a)
a fare installare prima di tutti i passaggi a livello uno dei segnali di pericolo che rechi uno dei simboli A, 25; A, 26 oppure A, 27; tuttavia, nessun segnale può essere posto:62
i)
nei casi speciali che possono presentarsi nei centri abitati;
ii)
sulle strade di campagna e sui sentieri dove la circolazione di veicoli a motore è eccezionale;
b)
a far installare a tutti i passaggi a livello delle barriere o semibarriere oppure una segnalazione che indichi l’approssimarsi dei treni, salvo se gli utenti della strada possano vedere la linea ferroviaria da una parte e dall’altra del passaggio suddetto, in modo tale che, tenuto conto soprattutto della velocità massima dei treni, un conducente di veicoli stradali che si avvicini alla linea ferroviaria, da una parte o dall’altra, abbia il tempo di arrestarsi prima di inoltrarsi sul passaggio a livello se il treno è in vista ed anche in modo tale che gli utenti della strada che si trovano già impegnati sul passaggio nel momento in cui il treno appare abbiano il tempo di compiere la traversata; tuttavia, le Parti contraenti potranno derogare alle disposizioni del presente capoverso ai passaggi a livello dove la velocità dei treni è relativamente lenta oppure dove la circolazione stradale dei veicoli a motore è scarsa;
c)
a far installare una delle segnalazioni, che avvertono dell’approssimarsi dei treni, previste al paragrafo 1 dell’articolo 33 della presente Convenzione, a tutti i passaggi a livello muniti di barriere o di semibarriere la cui manovra è comandata da una cabina da cui esse non sono visibili;
d)
a far installare una delle segnalazioni che avvertono dell’approssimarsi dei treni, previste al paragrafo 1 dell’articolo 33 della presente Convenzione, a tutti i passaggi a livello muniti di barriere o di semibarriere la cui manovra è comandata automaticamente dall’approssimarsi dei treni;
e)
per migliorare la visibilità delle barriere e delle semibarriere, a far installare dei materiali o dispositivi rifrangenti ed eventualmente ad illuminarli durante la notte; inoltre, sulle strade dove la circolazione stradale è intensa durante la notte, a far installare materiali o dispositivi rifrangenti ed, eventualmente, ad illuminare durante la notte i segnali di pericolo posti prima del passaggio a livello;
f)
per quanto possibile, in prossimità dei passaggi a livello muniti di barriere o semibarriere, a far apporre al centro della carreggiata una striscia longitudinale che vieti ai veicoli che si avvicinano al passaggio a livello di invadere la metà della carreggiata opposta al senso di marcia, oppure di installare delle isole di traffico che separino i due sensi di marcia.

2.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti alla penultima frase del paragrafo 2 dell’articolo 35 della presente Convenzione.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

Art. 35

1.  Die Schranken und Halbschranken an Bahnübergängen sind mit roten und weissen, roten und gelben, schwarzen und weissen oder gelben und schwarzen Streifen deutlich zu kennzeichnen. Sie dürfen jedoch nur weiss oder nur gelb bemalt sein, wenn sie in der Mitte mit einer grossen runden Scheibe versehen sind.

2.  An allen Bahnübergängen ohne Schranken oder Halbschranken ist in unmittelbarer Nähe des Bahnkörpers das in Anhang 1 Abschnitt A beschriebene Zeichen A 28 aufzustellen. Wenn die Annäherung der Züge durch Lichtzeichen angezeigt wird oder ein Zeichen B 2 ‹Halt› vorhanden ist, muss das Zeichen A 28 auf dem Träger des Lichtzeichens oder des Zeichens B 2 angebracht werden. Das Zeichen A 28 muss nicht angebracht werden:61

a)
an Kreuzungen von Strassen und Schienenwegen, wo der Schienenverkehr sehr langsam ist und der Strassenverkehr durch einen Bahnbediensteten, der die erforderlichen Handzeichen gibt, geregelt wird;
b)
an Kreuzungen von Schienenwegen und Feldwegen mit sehr schwachem Verkehr oder von Schienenwegen und Fusswegen.

3.  ...62

61 Fassung gemäss Ziff. I der Änd. des Übereink., in Kraft seit 30. Nov. 1995 (AS 1997 1321).

62 Aufgehoben (AS 1997 1321).

 

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