0.732.021.11 Regolamento di procedura del Tribunale europeo dell'energia nucleare, dell'11 dicembre 1962

0.732.021.11 Verfahrensordnung vom 11. Dezember 1962 des europäischen Kernenergie-Gerichts

Art. 3

a.  I giudici, nel corso della prima udienza pubblica, cui assistono dopo la nomina, devono fare la seguente dichiarazione:

«Solennemente dichiaro che espleterò i miei doveri e le mie attribuzioni di giudice con onore, indipendenza e dedizione, in piena e perfetta imparzialità e secondo coscienza e che terrò il segreto sulle deliberazioni».

b.  I giudici suppletivi devono fare la stessa dichiarazione in occasione della prima udienza pubblica dedicata alla controversia per la quale sono stati nominati.

Art. 3

a.  Jeder Richter hat in der ersten öffentlichen Sitzung, an der er nach seiner Bestellung teilnimmt, folgende Erklärung abzugeben:

«Ich erkläre feierlich, meine Pflichten und meine Befugnisse als Richter ehrenhaft, unabhängig, getreulich, unparteiisch und gewissenhaft zu erfüllen und das Beratungsgeheimnis zu wahren.»

b.  Jeder zusätzliche Richter hat die gleiche Erklärung in der ersten öffentlichen Sitzung abzugeben, die in dem Rechtsstreit stattfindet, für den er bestellt worden ist.

 

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