Durante il periodo di esercizio, il controllo sarà esercitato nelle condizioni previste dagli atti di concessione. Ogni Governo concederà ogni facilitazione affinché i funzionari dell’altro Stato, incaricati di tale controllo, nonché il personale del concessionario possano svolgere il loro compito. 1 nomi dei funzionari saranno comunicati reciprocamente.
Während der Betriebszeit wird die Aufsicht nach Massgabe der Verleihungsurkunden ausgeübt. Jede Regierung wird den mit der Aufsicht betrauten Beamten des andern Staates sowie dem Personal des Beliehenen alle Erleichterungen zur Erfüllung ihrer Aufgabe gewähren. Die Namen dieser Beamten sind gegenseitig bekanntzugeben.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.