0.721.423 Convenzione del 30 aprile 1966 concernente le derivazioni d'acqua dal lago di Costanza (con Protocollo finale)

0.721.423 Übereinkommen vom 30. April 1966 über die Regelung von Wasserentnahmen aus dem Bodensee (mit Schlussprotokoll)

Art. 6

Gli Stati rivieraschi s’informeranno, senza indugio, d’ogni derivazione d’acqua dal lago di Costanza che non debba essere trattata secondo l’articolo 7. A questo riguardo, le autorità tecniche conferiranno fra loro direttamente.

Art. 6

Die Anliegerstaaten werden einander über alle Wasserentnahmen aus dem Bodensee, die nicht gemäss Artikel 7 zu behandeln sind, unverzüglich unterrichten. Die Fachbehörden verkehren hierbei unmittelbar miteinander.

 

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