Gli Stati rivieraschi s’informeranno, senza indugio, d’ogni derivazione d’acqua dal lago di Costanza che non debba essere trattata secondo l’articolo 7. A questo riguardo, le autorità tecniche conferiranno fra loro direttamente.
Die Anliegerstaaten werden einander über alle Wasserentnahmen aus dem Bodensee, die nicht gemäss Artikel 7 zu behandeln sind, unverzüglich unterrichten. Die Fachbehörden verkehren hierbei unmittelbar miteinander.
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