0.672.977.25
RU 1968 372
Entrato in vigore il 18 gennaio 1968
(Stato 17 dicembre 2002)
1 Questa Conv. è stata abrogata, per quello che riguarda i rapporti con la Russia, dall’art. 27 n. 3 let. b della Conv. del 15 nov. 1995 tra la Confederazione svizzera e la Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.966.51)¶ e per quello che concerne le relazioni fra la Svizzera e l’Ucraina, dall’art. 28 n. 2 lett. b della Conv. del 30 ott. 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.976.71).
0.672.977.25
AS 1968 348
In Kraft getreten am 18. Januar 1968
(Stand am 17. Dezember 2002)
1 Dieser Notenwechsel ist im Verhältnis zu Russland aufgehoben durch Art. 27 Ziff. 3 Bst. b des Abk. vom 15. Nov. 1995 (SR 0.672.966.51) und zur Ukraine durch Art. 28 Ziff. 2 Bst. b des Abk. vom 30. Okt. 2000 (SR 0.672.976.71).
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