1. Le seguenti tasse applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Svizzera sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente:
2. Per l’estratto di liquirizia contenente in peso oltre il 10 % di saccarosio, senza aggiunta di altre materie, di cui alla voce 17.04 A della tariffa doganale comune, la Repubblica portoghese abolisce l’elemento fiscale di 5 escudos al chilogrammo progressivamente secondo il ritmo indicato all’articolo 9.
(1) Die nachstehenden Abgaben der Portugiesischen Republik im Handel mit der Schweiz werden schrittweise wie folgt abgeschafft:
(2) Die Portugiesische Republik beseitigt für Süssholzauszug mit einem Gehalt an Saccharose von mehr als 10 Gewichtshundertteilen, ohne Zusatz anderer Stoffe, der Tarifstelle 17.04 A des Gemeinsamen Zolltarifs den Finanzbestandteil von 5 Escudos je Kilo schrittweise nach dem Zeitplan in Artikel 9.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.