1.
2.
3. La Parte che adotta o mantiene misure conformemente al presente articolo ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto
1.
2.
3.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.