1. Nel caso in cui l’ente aggiudicatore intenda ricorrere a una gara mediante preselezione, l’ente stesso:
2. L’ente aggiudicatore riconosce come qualificati i fornitori nazionali e quelli delle altre Parti che soddisfano le condizioni di partecipazione a un particolare contratto d’appalto, tranne che l’ente aggiudicatore non abbia indicato nell’avviso di appalto previsto oppure, se disponibile pubblicamente, nel fascicolo di gara, una limitazione del numero di fornitori che saranno autorizzati a presentare le offerte e i criteri di selezione applicati a tale scopo.
3. Nel caso in cui il fascicolo di gara non sia reso pubblico a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso menzionato nel paragrafo 1, gli enti aggiudicatori garantiscono che questi documenti siano messi contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati.
4. Gli enti che dispongono di elenchi permanenti dei fornitori qualificati possono selezionare i fornitori cui chiedere di presentare un’offerta tra quelli elencati, alle condizioni previste dall’articolo 7.10 (Pubblicazione degli avvisi).
1. Beabsichtigt die Beschaffungsstelle, eine selektive Vergabe durchzuführen, so hat sie:
2. Die Beschaffungsstellen anerkennen inländische Anbieter und Anbieter einer anderen Vertragspartei, die die Teilnahmebedingungen für eine bestimmte Beschaffung erfüllen, als qualifiziert, sofern die Beschaffungsstelle in ihrer Bekanntmachung der beabsichtigten Beschaffung oder den Vergabeunterlagen, falls diese öffentlich zugänglich sind, nicht eine Beschränkung der Anzahl zugelassener Anbieter sowie die Auswahlkriterien für die beschränkte Anzahl Anbieter angibt.
3. Werden die Vergabeunterlagen bei der Veröffentlichung der Bekanntmachung gemäss Absatz 1 nicht öffentlich zugänglich gemacht, so sorgt die Beschaffungsstelle dafür, dass diese Unterlagen allen ausgewählten qualifizierten Anbietern gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden.
4. Die Beschaffungsstellen, die ständige Listen qualifizierter Anbieter führen, können nach den Bedingungen gemäss Artikel 7.10 (Bekanntmachung von Beschaffungen) aus diesen Listen diejenigen Anbieter auswählen, die sie zur Angebotsabgabe einladen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.