1. Ciascuna Parte può regolamentare la fornitura di servizi sul suo territorio o introdurre nuove regolamentazioni al fine di raggiungere gli obiettivi di politica interna, a condizione che dette regolamentazioni non pregiudichino i diritti e gli obblighi risultanti dal presente Accordo.
2. Ciascuna Parte si adopera affinché tutte le misure di applicazione generale relative agli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
1. Jede Vertragspartei kann Vorschriften betreffend die Erbringung von Dienstleistungen auf ihrem Hoheitsgebiet mit Blick auf die Erfüllung nationaler Politikziele erlassen, solange diese Vorschriften die Rechte und Pflichten in diesem Abkommen nicht beeinträchtigen.
2. Jede Vertragspartei gewährleistet einen angemessenen, objektiven und unparteilichen Vollzug der auf den Dienstleistungsverkehr bezogenen allgemeinen Massnahmen.
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